Assume rilievo ostativo il protrarsi del “matrimonio-rapporto” come una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” e cioè l’instaurazione oggettiva della convivenza prolungata per un determinato periodo.
Matrimonio – Rapporti fra coniugi – Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione – Rif. Leg. Art. 122 c.c.; L. 25 marzo 1985, n. 121