In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori e irriverenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque, non integra la condotta degli atti persecutori di cui all’articolo 612 – bis c. p. mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all’invio di messaggi privati (mediante SMS, WhatsApp e telefonate), e, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima.
Stalking – Rif. Leg. art. 612-bis c.p.