Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore, che del resto nel caso in esame è stato solo implicitamente ipotizzato dal ricorrente, non interrompe l’abitualità del reato, nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle condotte a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis c.p.
Reati contro la persona – Rif. Leg. art. 612-bis c.p.