La revoca si configura come lo strumento dell’autotutela decisoria preordinato alla rimozione di un atto ad efficacia durevole, in esito ad una nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, con formule lessicali volutamente generiche e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento e in una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario.
Revoca provvedimento – attività amministrativa – sopravvenienze di fatto – concessione e autorizzazioni amministrative – Rif. Leg. art. 21 quinquies l. 241 del 1990